Articolo 9 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 maggio 1994
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Versione
17 luglio 1994
Art. 9. Adeguamento della normativa regionale 1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.
2. ((Entro sei mesi)) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali ivi stabiliti.
Entrata in vigore il 17 luglio 1994
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