Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (( dello Stato e degli enti pubblici, nonche' delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica )) , quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.
3. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.