Articolo 2 del Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293
Articolo 1Articolo 3
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18 maggio 1994
Art. 2. Scadenza e ricostituzione degli organi 1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
Entrata in vigore il 18 maggio 1994
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