Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 luglio 1998
Art. 9. Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalita' di cui all'articolo 19.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalita' giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.
Entrata in vigore il 24 luglio 1998
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