Art. 9. Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti 1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto e comunicate secondo le modalita' di cui all'articolo 19.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalita' giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.
2. Esse devono sinteticamente indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo;
c) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
d) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni od ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 2. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, e' consentito integrare nel termine stabilito gli elementi forniti.
5. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente viene redatto processo verbale, secondo le modalita' di cui all'articolo 18.
6. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti ad imprese o ad enti grava sui titolari delle imprese o loro rappresentanti e, se si tratta di enti con o senza personalita' giuridica, su coloro che per legge o in base allo statuto ne hanno la rappresentanza legale.