Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 33
Articolo 1Articolo 3
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20 marzo 2001
Art. 2. Fondo per il contenimento delle tariffe 1. Lo Stato concorre al contenimento delle tariffe applicate dai comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' montane, dalle comunita' isolane e dalle unioni di comuni nella erogazione dei servizi alla collettivita' attraverso la distribuzione del fondo per il contenimento delle tariffe istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Il fondo e' alimentato inizialmente con il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto effettivamente realizzato nel 2000 rispetto agli importi inclusi nelle previsioni del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2000, incorporate nell'aggiornamento del documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo il 28 settembre 1999, derivante dall'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali da parte di comuni, province, citta' metropolitane, comunita' montane, comunita' isolane ed unioni di comuni. In sede di costituzione del fondo sono detratte preliminarmente le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla Unione europea e quelle attribuite alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle regioni a statuto ordinario in base alla vigente normativa.
3. Ai fini del comma 2 si considerano solo i contratti aventi ad oggetto i servizi non commerciali, intendendosi per tali i servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dagli enti locali, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
4. La quantificazione del fondo spettante per l'anno 2000, ed erogabile nell'anno 2001, e' effettuata con la previsione di bilancio a legislazione vigente per l'anno 2001 in via presuntiva ed e' definitivamente determinata sulla base delle dichiarazioni degli enti locali da inviare al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, entro il termine perentorio del 31 marzo 2001, usando il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestanti la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto per ciascuno degli anni dal 1997 al 2000; per gli anni successivi la predetta quantificazione e' effettuata sulla base della determinazione definitiva dell'anno precedente ed e' successivamente aggiornata in relazione alle dichiarazioni che gli enti locali trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno secondo il modello di cui all'allegata tabella.
Entrata in vigore il 20 marzo 2001
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