Articolo 4 del Decreto-legge 8 settembre 1993, n. 347
Articolo 3Articolo 5
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9 novembre 1993
Art. 4.
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 86
Entrata in vigore il 9 novembre 1993
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