Articolo 37 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della CONSOB
Articolo 36Articolo 38
Versione
14 luglio 1979
Art. 37.
Commissari di borsa


I commissari di borsa esercitano le loro funzioni esclusivamente nell'ambito della borsa presso la quale sono destinati.
L'incarico di commissario di borsa, o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, e' conferito a funzionari scelti tra il personale della Commissione ed e' a tempo determinato. La delibera della Commissione stabilisce la durata dell'incarico, che in ogni caso non puo' superare, per lo stesso funzionario, il periodo di tre anni per una medesima borsa.
E' in facolta' della Commissione, quando ricorrano particolari circostanze, revocare l'incarico anche prima del termine assegnato.
Ai commissari di borsa incaricati a norma del secondo comma di prestare servizio in localita' diversa da quella della sede della Commissione compete il trattamento economico di missione.
Entrata in vigore il 14 luglio 1979
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