Art. 38.
Attribuzioni dei commissari di borsa
I commissari di borsa svolgono i compiti loro attribuiti dalle leggi vigenti ed in particolare:
1) intervengono alle riunioni di borsa e vigilano sul loro regolare svolgimento; esercitano opportuni controlli sulla formazione dei prezzi e dei listini, sull'accertamento dei prezzi specialmente in fase di apertura e di chiusura della riunione, sul mercato delle operazioni a premio e sulla stipulazione in borsa delle operazioni di riporto; vigilano sul divieto di formare listini di prezzi al di fuori del listino ufficiale;
2) assistono, senza voto deliberativo, alle sedute della deputazione di borsa ed a quelle del comitato direttivo degli agenti di cambio;
3) esercitano facolta' ispettive sull'operato degli agenti di cambio ed accertano eventuali trasgressioni dei medesimi ai divieti di legge;
4) eseguono indagini o verifiche presso istituti o ditte che compiono normalmente operazioni di borsa allo scopo di accertare la regolarita' delle operazioni stesse;
5) vistano i fissati bollati ed i relativi registri, prescritti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalita' contemplate dalle disposizioni stesse;
6) assistono all'assemblea generale degli agenti di cambio convocata per la elezione del comitato direttivo;
7) approvano la nomina dei rappresentanti degli istituti di credito quale osservatore alle grida;
8) vigilano sull'osservanza del divieto di usare, al di fuori della borsa ufficiale, la denominazione di "borsa valori", "mercato dei valori", o altre con simili e di formare listini dei prezzi fuori borsa;
9) eseguono la vidimazione dei libretti che devono tenere obbligatoriamente gli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 17, punto I, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 ;
10) nominano e presiedono la commissione, per l'accertamento, mediante colloquio, della preparazione e idoneita' professionale dei procuratori alle grida nominati dagli agenti di cambio.
I commissari di borsa esercitano inoltre tutte le altre funzioni che, in base anche a disposizioni ministeriali, venivano svolte dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa sulle borse valori o da quelli delegati a determinate borse e adempiono ogni altro incarico loro delegato con apposita delibera o di volta in volta attribuito dalla Commissione.
I commissari di borsa possono essere incaricati di funzioni ispettive ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento:
Nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti commi, i commissari di borsa osserveranno le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 e si atterranno alle direttive impartite dalla Commissione.
Attribuzioni dei commissari di borsa
I commissari di borsa svolgono i compiti loro attribuiti dalle leggi vigenti ed in particolare:
1) intervengono alle riunioni di borsa e vigilano sul loro regolare svolgimento; esercitano opportuni controlli sulla formazione dei prezzi e dei listini, sull'accertamento dei prezzi specialmente in fase di apertura e di chiusura della riunione, sul mercato delle operazioni a premio e sulla stipulazione in borsa delle operazioni di riporto; vigilano sul divieto di formare listini di prezzi al di fuori del listino ufficiale;
2) assistono, senza voto deliberativo, alle sedute della deputazione di borsa ed a quelle del comitato direttivo degli agenti di cambio;
3) esercitano facolta' ispettive sull'operato degli agenti di cambio ed accertano eventuali trasgressioni dei medesimi ai divieti di legge;
4) eseguono indagini o verifiche presso istituti o ditte che compiono normalmente operazioni di borsa allo scopo di accertare la regolarita' delle operazioni stesse;
5) vistano i fissati bollati ed i relativi registri, prescritti dalle disposizioni vigenti, secondo le modalita' contemplate dalle disposizioni stesse;
6) assistono all'assemblea generale degli agenti di cambio convocata per la elezione del comitato direttivo;
7) approvano la nomina dei rappresentanti degli istituti di credito quale osservatore alle grida;
8) vigilano sull'osservanza del divieto di usare, al di fuori della borsa ufficiale, la denominazione di "borsa valori", "mercato dei valori", o altre con simili e di formare listini dei prezzi fuori borsa;
9) eseguono la vidimazione dei libretti che devono tenere obbligatoriamente gli agenti di cambio, ai sensi dell'art. 17, punto I, del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376 ;
10) nominano e presiedono la commissione, per l'accertamento, mediante colloquio, della preparazione e idoneita' professionale dei procuratori alle grida nominati dagli agenti di cambio.
I commissari di borsa esercitano inoltre tutte le altre funzioni che, in base anche a disposizioni ministeriali, venivano svolte dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa sulle borse valori o da quelli delegati a determinate borse e adempiono ogni altro incarico loro delegato con apposita delibera o di volta in volta attribuito dalla Commissione.
I commissari di borsa possono essere incaricati di funzioni ispettive ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento:
Nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui ai precedenti commi, i commissari di borsa osserveranno le disposizioni di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 e si atterranno alle direttive impartite dalla Commissione.