Articolo 27 del Regio decreto 25 giugno 1940, n. 954
Articolo 26Articolo 28
Versione
31 luglio 1940
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Versione
9 maggio 2025
Art. 27. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025
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