Articolo 2 del Decreto 4 dicembre 2003, n. 370
Articolo 1Articolo 3
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27 gennaio 2004
Art. 2. Sezioni didattiche 1. I corsi di cui al presente regolamento si svolgono presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, essi possono essere svolti anche presso altri istituti della Polizia di Stato individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
2. Il direttore dell'istituto puo' ripartire i frequentatori di ogni corso in piu' sezioni, per assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
3. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di cui all' articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifi-cazioni e' preposto un ispettore o in mancanza un appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di istruttore.
4. I responsabili delle sezioni didattiche di cui al comma 3 svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono alla acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del giudizio di idoneita' al servizio di polizia.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' il seguente:
«Art. 27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia). - 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Il giudizio di idoneita' e' espresso dal direttore della scuola, sentito il comitato direttivo.
4. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso.».
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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