Articolo 15 del Decreto 4 dicembre 2003, n. 370
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27 gennaio 2004
Art. 15. Attribuzione del giudizio di idoneita'
al servizio di polizia 1. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia di cui all' articolo 27-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , e' espresso dal direttore dell'istituto dove si svolge il corso, sentito il comitato direttivo.
2. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia deve essere motivato ed e' espresso, per ciascun allievo vice ispettore, anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, sulla base dei seguenti parametri:
a) qualita' morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta' e la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita' di controllare le reazioni emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attivita' formative e l'attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita': viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilita' inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacita' di promuovere attivita' rispondenti alle esigenze, nonche' la capacita' di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;
g) adattabilita' al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita' di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attivita';
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato nonche' la capacita' di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresi', conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attivita' attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;
l) qualita' fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.
3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso, sulla base dei medesimi parametri di cui al comma 2, anche in relazione agli esiti del periodo di addestramento operativo, tenendo conto delle note informative di cui all'articolo 13.
4. Il giudizio e' sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , si veda all'art. 2.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2004
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