Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall' articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall' articolo 2122 c.c. , si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».
- Si riporta il testo dell' art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall' articolo 2122 c.c. , si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell' articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario del personale direttivo a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dall'anno 2010.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».
- Si riporta il testo dell' art. 172, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».