Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 febbraio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 13 febbraio 1997 |
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- 1. Art. 14 codice della nautica da diportohttps://www.brocardi.it/
1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Articolo 1TRADUZIONE NON UFFICIALE
C.N. 448.1993 TRATTATI-2 (NOTIFICA DEPOSITARIO)
PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO DEGLI ARTICOLI 1 (A), 14 (1) E
14 (3) (B) DELL'ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) -
ADOTTATO A GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1993
PUBBLICAZIONE DEGLI ESEMPLARI CERTIFICATI CONFORMI
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agente in qualita' di depositario e facendo riferimento alla notifica del depositario C.N.412.1993. TRATTATI-1 del 5 novembre 1993, annunciando l'apertura alla firma del summenzionato Protocollo, ha l'onore di trasmettere in questo piego il testo di detto Protocollo, nelle due lingue in cui e' stato redatto, in annesso alla presente notifica.
Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a seconda dei casi, secondo l'articolo 6.
Il 10 gennaio 1994
All'attenzione dei servizi dei trattati dei Ministeri degli affari esteri e delle organizzazioni internazionali interessate.
C.N.448.1993.TRATTATI-2 (annesso)
PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 1 (a),
ARTICOLO 14(1) E ARTICOLO 14(3) (b) DELL' ACCORDO
EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR)
LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,
IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 (in appresso denominato "l'Accordo") relativo alla definizione del termine "veicolo" all'Articolo 1 (a), ed alla procedura per l'emendamento degli annessi all'Accordo, in particolare la norma dell'Articolo 14 (1) dell'Accordo;
NOTANDO, per quanto riguarda la procedura di emendamento degli Annessi che le Parti contraenti all'Accordo hanno incontrato difficolta' per l'attuazione, nei tempi previsti dall'Articolo 14 (3) dell'Accordo, degli adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore degli emendamenti;
NOTANDO inoltre le opinioni del Gruppo di Lavoro sul Trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le proposte dei Governi di Austria e Francia volte ad emendare l'Accordo,
CONVENGONO quanto segue:
Articolo 1
Emendamento all'Articolo 1 (a) dell'Accordo
L'Articolo 1 (a) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: "(a) IL termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocita' massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili". - Articolo 2Articolo 2
Emendamento all'Articolo 14 (1) dell'Accordo
L'Articolo 14, paragrafo (1) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente:
" 1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista all'Articolo 13, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti agli Annessi al presente Accordo. A tal fine essa trasmettera' il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale potra' anche proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo al fine di garantire la concordanza tra quegli Annessi ed altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose.
Inoltre egli puo' proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro". - Articolo 3Articolo 3
Emendamento all'Articolo 14 (3) dell'Accordo
L'Articolo 14, paragrafo (3) (b) dell'Accordo sara' emendato come segue:
"b) La Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, puo' specificare nella proposta ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, qualora sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi".