Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 giugno 1987 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 aprile 1988 |
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 130
- 1. Trib. Latina, sentenza 06/12/2024, n. 1359Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 622 dell'anno 2023 vertente TRA Parte_1 difesa dall'Avv. ARDUINI MICHELA, ricorrente E Controparte_1 difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalle dott.sse LUCIDI CLAUDIA e BOZZELLA EMILIANA, convenuto FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 25.02.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il Controparte_1 , al fine di …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1.
Con effetto immediato e' cautelarmente vietato in tutte le aree del territorio nazionale per le quali le analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di bentazone nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantita' superiore a 15 microgrammi per litro l'impiego di presidi sanitari comunque contenenti tale sostanza attiva. - Articolo 2Art. 2.
Con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali vengono indicate per ciascuna regione interessata le aree agricole cui deve applicarsi il divieto cautelare previsto dall'art. 1. - Articolo 3Art. 3.
In relazione alle specifiche realta' locali nonche' alla necessita' di procedere all'indispensabile recupero della situazione, i presidenti delle giunte regionali sulla base degli elementi conoscitivi delle realta' locali riguardanti il tipo di approvvigionamento idrico, la natura idrogeologica del terreno, l'entita' della popolazione insediata ed il tipo di economia agricola, con propri provvedimenti possono individuare ulteriori zone nelle quali limitare o vietare l'impiego dei prodotti diserbanti.