Articolo 77 - Trattato del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430
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25 dicembre 1947

Art. 77.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, non saranno piu' considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate.

2. I beni identificabili appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, che le Forze Armate germaniche o le autorita' germaniche abbiano trasferito con la violenza o la costrizione, dal territorio italiano in Germania, dopo il 3 settembre 1943, daranno luogo a restituzione.

3. La restituzione e la rimessa in pristino dei beni italiani saranno effettuate in conformita' delle misure che saranno adottate dalle Potenze che occupano la Germania.

4. Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1º settembre 1939. Questa rinuncia sara' considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.

5. L'Italia si impegna a prendere tutti i provvedimenti necessari per facilitare quei trasferimenti dei beni germanici in Italia, che verranno stabiliti da quelle fra le Potenze occupanti la Germania che abbia facolta' di disporre di detti beni.

Entrata in vigore il 25 dicembre 1947
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