Articolo 49 del Regolamento del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269
Articolo 48Articolo 50
Versione
8 settembre 1938
Art. 49.

Coloro che, avendo conseguito un titolo accademico all'estero, intendano ottenere il corrispondente titolo accademico italiano, giusta le disposizioni dell'art. 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono farne domanda su carta legale al rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto prescelto, corredandola, oltre che dei documenti previsti dall'art. 12 del presente regolamento, anche del titolo accademico estero in originale.

Gli italiani debbono inoltre dimostrare di possedere un titolo di studi medi conseguito nel Regno, che dia adito alla Facolta' che rilascia il titolo accademico corrispondente a quello di cui essi sono forniti oppure di possedere uno dei titoli di studi medi esteri di cui all'art. 147 del citato testo unico.

Sulle domande delibera il senato accademico, udita la Facolta' competente.

Qualora il titolo accademico prodotto sia compreso nell'elenco di cui al comma 2° dell'art. 170 del testo unico, il rettore o direttore rende esecutiva la deliberazione del senato accademico, rilasciando all'interessato il corrispondente titolo italiano.

Qualora, invece, si tratti di titolo accademico non compreso nel citato elenco, sulle domande si provvede in conformita' del penultimo comma dell'art. 12.

Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero di cui sono forniti, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana con le modalita' di cui all'art. 12.
Qualora l'esito della prova sia sfavorevole, essi non possono ottenere il riconoscimento richiesto, ne' ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

Per l'applicazione del presente articolo valgono, in quanto non e' diversamente disposto, le norme dell'art. 12.
Entrata in vigore il 8 settembre 1938
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