Art. 12.
Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero, giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono, entro i termini stabiliti dall'art. 2, rivolgere al rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto superiore prescelto la relativa domanda d'immatricolazione o d'iscrizione, corredata:
a) dei titoli e documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso Universita' o Istituti superiori esteri;
b) di un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;
c) di un certificato della loro cittadinanza.
Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale loro condizione.
Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessita' della loro residenza fuori del Regno per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all'estero.
Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la Facolta' competente, determinando altresi' l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui i richiedenti possono essere iscritti, si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso Universita' o Istituti superiori esteri, il disposto dell'art. 10 del presente regolamento.
Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi indicati nell'elenco approvato dal Ministro, di cui al comma 2° dell'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento definitivo.
Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione del senato accademico, trasmette al Ministro, per i provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la copia delle deliberazioni delle autorita' accademiche.
Gli stranieri, prima di essere ammessi all'Universita' o Istituto, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio col preside della Facolta' o con un professore da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non puo' essere ammesso, ne' puo' ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.
Coloro che intendono iscriversi a un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero, giusta le disposizioni di cui all'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono, entro i termini stabiliti dall'art. 2, rivolgere al rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto superiore prescelto la relativa domanda d'immatricolazione o d'iscrizione, corredata:
a) dei titoli e documenti comprovanti gli studi secondari compiuti all'estero e gli studi eventualmente compiuti e gli esami sostenuti presso Universita' o Istituti superiori esteri;
b) di un esposto documentato, contenente esatte informazioni circa la natura e il valore degli studi compiuti e dei titoli conseguiti all'estero;
c) di un certificato della loro cittadinanza.
Gli italiani non regnicoli debbono comprovare tale loro condizione.
Gli italiani residenti all'estero debbono fornire la documentata dimostrazione della necessita' della loro residenza fuori del Regno per il periodo di tempo coincidente con la durata degli studi compiuti all'estero.
Sulla domanda delibera il senato accademico, udita la Facolta' competente, determinando altresi' l'ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
Per quanto concerne la determinazione dell'anno di corso cui i richiedenti possono essere iscritti, si applica, in relazione agli anni di corso seguiti presso Universita' o Istituti superiori esteri, il disposto dell'art. 10 del presente regolamento.
Qualora le domande siano corredate di uno dei titoli di studi medi indicati nell'elenco approvato dal Ministro, di cui al comma 2° dell'art. 147 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, le deliberazioni del senato accademico sono rese esecutive dal rettore o direttore, con provvedimento definitivo.
Qualora invece i richiedenti siano in possesso di un titolo di studi medi non compreso in detto elenco, il rettore o direttore, entro quindici giorni dalla deliberazione del senato accademico, trasmette al Ministro, per i provvedimenti di competenza, le domande documentate insieme con la copia delle deliberazioni delle autorita' accademiche.
Gli stranieri, prima di essere ammessi all'Universita' o Istituto, debbono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova che si svolge in forma di colloquio col preside della Facolta' o con un professore da lui designato. Chi non ottiene in tale prova giudizio favorevole non puo' essere ammesso, ne' puo' ripetere la prova se non nell'anno accademico successivo.