Articolo 43 del Regolamento del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269
Articolo 42Articolo 44
Versione
8 settembre 1938
Art. 43.

Gli esami di profitto e gli esami di laurea o diploma sono pubblici.

Ogni membro della commissione esaminatrice dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneita' e' indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la commissione dispone. Lo studente e' approvato a pieni voti legali, se ottiene i nove decimi dei punti; a pieni voti assoluti, se consegue la totalita' dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la commissione puo' concedere la lode, che deve essere deliberata all'unanimita'.

Lo studente che si ritiri durante un esame e' considerato riprovato.

Lo studente riprovato non puo' ripetere l'esame nella medesima sessione.
Entrata in vigore il 8 settembre 1938
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