Art. 9.
Lo studente in corso di studi puo' trasferirsi da una ad altra Universita' o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore puo' in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Puo' egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.
Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'Universita' o Istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Il rettore o direttore dell'Universita' o Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dello ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facolta' competente, e ne da' notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facolta' di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Chi si e' trasferito ad altra Universita' od Istituto non puo' far ritorno presso l'Universita' od Istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.
Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra Universita' o Istituto dopo la sessione estiva di esami puo' sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale.
Lo studente in corso di studi puo' trasferirsi da una ad altra Universita' o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore puo' in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.
Puo' egualmente il rettore o direttore accordare il congedo allo studente fuori corso, quando, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda di trasferimento giustificata da gravi motivi.
Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo contenente la copia conforme della carriera scolastica dello studente trasferito al rettore o direttore dell'Universita' o Istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
Il rettore o direttore dell'Universita' o Istituto, ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dello ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facolta' competente, e ne da' notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facolta' di ricorrere ai sensi dell'art. 151, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Chi si e' trasferito ad altra Universita' od Istituto non puo' far ritorno presso l'Universita' od Istituto di provenienza se non sia trascorso un anno solare, salvo che la domanda di ritorno sia giustificata da gravi motivi.
Lo studente che ottiene il trasferimento ad altra Universita' o Istituto dopo la sessione estiva di esami puo' sostenere nella nuova sede esami nella sessione autunnale.