Articolo 116 del Regolamento del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269
Articolo 115Articolo 117
Versione
8 settembre 1938
Art. 116.

Coloro che abbiano conseguito il titolo accademico posteriormente all'anno 1931-32 e fino a tutto l'anno 1935-36 possono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale soltanto se nel corso degli studi universitari abbiano superato gli esami di profitto nelle discipline appresso indicate per ciascuna professione:

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo: anatomia, fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, igiene, farmacologia, patologia speciale medica, patologia speciale chirurgica, clinica medica, clinica chirurgica, clinica ostetrica, clinica pediatrica, medicina legale;

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di chimico: fisica, chimica generale, chimica organica, chimica fisica, chimica analitica;

per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista: chimica generale, chimica farmaceutica e tossicologica, farmacologia e farmacognosia, tecnica farmaceutica;

per gli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni di ingegnere, di architetto, di agronomo, di veterinario, di perito forestale, e in materia di economia e commercio: le discipline indicate come obbligatorie negli statuti, per il conseguimento del titolo accademico, secondo l'ordinamento didattico anteriore ai Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044 e 7 maggio 1936-XIV, n. 882. I laureati in scienze economiche, politiche e sociali, secondo l'antico ordinamento, e i laureati in economia e commercio, in scienze politiche e in scienze economico-marittime, che intendano sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, debbono peraltro, nel corso degli studi per il conseguimento del titolo accademico, avere superato gli esami di profitto nelle seguenti discipline: istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario.


Entrata in vigore il 8 settembre 1938
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente