Articolo 6 del Regolamento del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 settembre 1938
Art. 6.

Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, puo' iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non piu' di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Universita' o Istituto superiore.


Entrata in vigore il 8 settembre 1938
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