Art. 6.
Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, puo' iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non piu' di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Universita' o Istituto superiore.
Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, puo' iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non piu' di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Universita' o Istituto superiore.