Articolo 42 del Regolamento del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269
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8 settembre 1938
Art. 42.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facolta'; quelle per gli esami di laurea o diploma dal rettore dell'Universita' o direttore dell'Istituto, udito il preside della Facolta'.

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libere docente o cultore della materia. Quando un insegnamento, impartito da un professore ufficiale, e' comune agli studenti di piu' corsi di laurea o diploma, appartenenti a diverse Facolta', anche la commissione di esame e' comune, ed i nominata, quando per tale insegnamento sia istituito posto di ruolo, dal preside della Facolta' cui detto posto appartiene; quando invece all'insegnamento non corrisponda posto di ruolo, dal preside della Facolta' che ha proposto l'incarico.

Le commissioni per gli esami di laurea o diploma sono costituite di professori ufficiali, in maggioranza, e di liberi docenti o cultori delle discipline che fanno parte della Facolta'. Di regola il numero dei componenti e' di undici; ma puo' essere ridotto, in caso di necessita', fino a sette.
Entrata in vigore il 8 settembre 1938
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