Articolo 11 del Decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20
Articolo 10
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27 marzo 2012
Art. 11. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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