Art. 6. G r i s s i n i 1. E' denominato grissino il pane a forma di bastoncino, ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, preparata con gli sfarinati di frumento utilizzabili nella panificazione, acqua e lievito, con o senza sale alimentare.
2. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 .
Nota all'art. 6:
- Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580 , vedi nelle note all'art. 1.
2. Alla produzione di grissini si applicano le stesse disposizioni previste per il pane dal presente regolamento e dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 .
Nota all'art. 6:
- Per quanto concerne la legge 4 luglio 1967, n. 580 , vedi nelle note all'art. 1.