Art. 2. (( (Funzioni di polizia giudiziaria).)) (( 1. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendi riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.