Articolo 36 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
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Art. 36. (( (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali). )) (( 1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista di aeromobile vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria.
2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti di aeromobile vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile vigili del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all' articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 , ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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