Articolo 30 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
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9 novembre 2005
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21 novembre 2018
Art. 30. (( (Articolazione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti). )) (( 1. Le specialita' aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei piloti di aeromobile;
b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
c) ruolo degli elisoccorritori.
2. Il ruolo dei piloti di aeromobile e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;
b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) pilota di aeromobile capo squadra;
e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;
f) pilota di aeromobile capo reparto;
g) pilota di aeromobile ispettore;
h) pilota di aeromobile ispettore esperto;
i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) specialista di aeromobile capo squadra;
e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;
f) specialista di aeromobile capo reparto;
g) specialista di aeromobile ispettore;
h) specialista di aeromobile ispettore esperto;
i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
4. Il ruolo degli elisoccorritori e' articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) elisoccorritore vigile del fuoco;
b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
d) elisoccorritore capo squadra;
e) elisoccorritore capo squadra esperto;
f) elisoccorritore capo reparto;
g) elisoccorritore ispettore;
h) elisoccorritore ispettore esperto;
i) elisoccorritore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operativita' degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilita' tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialita' aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale e' determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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