Articolo 108 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
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Art. 108. (( (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto). )) ((1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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