Articolo 162 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Articolo 165Articolo 167
Versione
9 novembre 2005
>
Versione
21 novembre 2018
Art. 162. (( (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici).)) (( 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici:
a) ruolo dei direttivi informatici;
b) ruolo dei dirigenti informatici.
2. Il ruolo dei direttivi informatici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore informatico;
b) direttore informatico;
c) direttore vicedirigente informatico.
3. Il ruolo dei dirigenti informatici e' costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente