Art. 11. (( (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). )) (( 1. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attivita' di soccorso e li controlla; svolge le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'immissione in ruolo; e' responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalita' superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonche' l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attivita' di addestramento; partecipa alle attivita' di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attivita' per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita' di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unita' operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attivita' di addestramento e la coordinano; partecipano all'attivita' di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attivita' per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso delle attivita' operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi puo' essere, altresi', conferito l'incarico di responsabile di distaccamento. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze e attitudini e la responsabilita' dei posti di vigilanza. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il capo reparto.
3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attivita' di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilita' operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unita' operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attivita' di prevenzione, accertando la rispondenza delle attivita' soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attivita' di addestramento e la coordinano; partecipano all'attivita' di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attivita' per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di piu' unita' operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso delle attivita' operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi puo' essere, altresi', conferito l'incarico di responsabile di distaccamento. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.