Articolo 154 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Articolo 153Articolo 153
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9 novembre 2005
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21 novembre 2018
Art. 154. (( (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). )) (( 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessita'; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; puo' svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresi', gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; controllano l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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