Articolo 45 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Articolo 44Articolo 46
Versione
9 novembre 2005
>
Versione
21 novembre 2018
>
Versione
1 luglio 2023
>
Versione
19 aprile 2025
Art. 45. (( (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore). )) ((1. La promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile ispettore coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore esperto e di elisoccorritore ispettore esperto che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente