Art. 3. (( (Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco). )) ((1. Il ruolo dei vigili del fuoco e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco coordinatore.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
a) vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco coordinatore.)) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.