Articolo 249 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
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1 gennaio 2021
Art. 249. (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori) 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B gia' impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, ((in fase di prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo prevista nella tabella A allegata al presente decreto. Fino all'assorbimento del soprannumero e' reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli, rispettivamente, dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) )) . Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore al quale e' stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto;
e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale e' stato attribuito uno scatto convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i reparti volo e puo' essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita' nella medesima specializzazione.
5. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d) e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
(12)

--------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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