Articolo 133 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
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9 novembre 2005
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21 novembre 2018
Art. 133. (( (Sopravvenuta inidoneita'). )) (( 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234. )) ((12)) --------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Entrata in vigore il 21 novembre 2018
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