Articolo 31 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
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Art. 31. (Modalita' per colmare le vacanze) 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle 1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 4, allegate al presente decreto, si constatino al 1^ luglio vacanze, nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive.
Tali promozioni ((, conferite con decorrenza 1° luglio,)) non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e, comunque, non possono essere inferiori all'unita. Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale - comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all'unita', con determinazione del Comandante generale.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta' di richiamare in servizio gli ufficiali dall'aspettativa per riduzione dei quadri ovvero dall'ausiliaria.
Entrata in vigore il 19 aprile 2025
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