Articolo 2 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 1Articolo 3
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27 marzo 2001
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7 luglio 2017
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20 febbraio 2020
Art. 2. (Ruoli degli ufficiali) 1. I ruoli, con carriera a sviluppo dirigenziale, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza sono i seguenti:

a) ruolo normale, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti:
1) ordinario;
2) aeronavale;
3) speciale;)),
b)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ,
c)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 ,
d) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 , sono computati nell'organico del ruolo normale - comparto speciale.
3. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
(( 3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall' articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84 , sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale - comparto speciale. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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