Articolo 32 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
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Art. 32. (Effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione) 1. All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o quello disciplinare, avviato per l'eventuale irrogazione di una sanzione di stato, si sia concluso con esito favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermita' dipendente da causa di servizio ((ovvero in aspettativa con riconoscimento dell'anzianita' di servizio)) , quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo e gia' raggiunto dal turno di promozione, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, e' promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
La promozione e' computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato valutato o nuovamente valutato;
c) qualora il provvedimento di sospensione dall'impiego abbia colpito un ufficiale con responsabilita' di comando, al medesimo e' attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, si applicano:
a) all'ufficiale cessato dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
b) all'ufficiale per il quale sia stata ((annullata la valutazione)) a norma dell'articolo 24 ((...)) ;
c) all'ufficiale non inserito in aliquota a suo tempo per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Comandante generale con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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