Articolo 67 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
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27 marzo 2001
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7 luglio 2017
Art. 67. (Modificazione e abrogazione di norme) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , concernente norme relative alla struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, sono approvate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 2, lettera a), prima del punto 1) e' inserito il seguente "01) generale del corpo d'armata",
b) nell'articolo 4, comma 2, le parole: "generali di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generali di corpo d'armata",
c) nell'articolo 5
1) comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
2) comma 2, dopo le parole "sono retti da" sono inserite le seguenti: "un generale di divisione o da" e le parole "un colonnello" sono soppresse,
3) comma 3, le parole "colonnello o altro ufficiale superiore"
sono sostituite dalle seguenti: "generale di brigata o ufficiale superiore".
d) nell'articolo 6, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata",
e) nell'articolo 7, comma 1, le parole "generale di divisione" sono sostituite dalle seguenti: "generale di corpo d'armata", f) nell'articolo 7, comma 2, le parole: "generale di brigata e colonnello" sono sostituite dalle seguenti: "generale di divisione o di brigata".
(( 1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 , gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza. )) 2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, comma 3, per gli ufficiali che si trovano nella posizione del servizio permanente a disposizione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 48, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .
3. Sono inoltre, abrogati
a) l' articolo 10, comma 1, n. 5, della legge 10 aprile 1954, n. 113 ,
b) il decreto legislativo C.P.S. 5 ottobre 1947, n. 1557 ,
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 54, 192, nonche' il Titolo II, Capi VI, VII, e VIII, e il Titolo III della legge 12 novembre 1955, n. 1137 , estesa al Corpo ai sensi della legge 24 ottobre 1966, n. 887 ,
d) il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006 ,
e) la legge 18 ottobre 1962, n. 1551 ,
f) la legge 29 maggio 1967, n. 371 ,
g) gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 limitatamente al riferimento al ((Ministro dell'economia e delle finanze)) ed al Corpo della Guardia di finanza, nonche' gli articoli 58, comma 2 e 59, commi 2 e 3 e la tabella D/4 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ;
h) l' articolo 32, comma 9 ter, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ;
i) l' articolo 4, della legge 28 giugno 1986, n. 338 ;
j) gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 12 della legge 25 maggio 1989, n. 190 ;
k) l'articolo 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 ;
l) l' articolo 3, commi 221 e 222, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;
m) l' articolo 8, della legge 28 marzo 1997, n. 85 .

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l' articolo 6, del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 1163 .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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