Art. 53. Disposizioni comuni per il periodo transitorio 1. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente capo, qualora non diversamente stabilito, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1 2, 3 e 4 allegate ai presente decreto. A tal fine, i cicli di promozione fissati nelle medesime tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente capo.
2. Sino all'anno (( 2012 )) compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale e' autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando gli organici complessivi.
3. Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137 , sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di eta'. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
4. Sino all'anno 2006
a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno compiuto il 44^ anno di eta' ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza e' attribuita all'anzianita' di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo;
b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' indetto per 4 posti ed e' ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera a) del presente comma;
c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto per 4 posti.
2. Sino all'anno (( 2012 )) compreso, in relazione a variazioni superiori al 10% rispetto alla consistenza organica dei ruoli nonche' all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Comandante Generale e' autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni ai gradi superiori, nonche' le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando gli organici complessivi.
3. Gli ufficiali del servizio permanente a disposizione, di cui all'articolo 48, della legge l2 novembre 1955, n. 1137 , sono computati negli organici e permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione dal servizio permanente e per limiti di eta'. Gli stessi possono essere impiegati in tutti gli incarichi previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.
4. Sino all'anno 2006
a) sono banditi concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di 38 tenenti del ruolo speciale in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservati ai marescialli aiutanti che hanno compiuto il 44^ anno di eta' ed in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1, e comma 2. Tra i titoli da valutare ai fini della formazione della graduatoria maggiore valenza e' attribuita all'anzianita' di servizio e ai periodi di comando territoriale. I vincitori di concorso, dopo aver superato un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo;
b) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' indetto per 4 posti ed e' ammesso a partecipare tutto il personale del ruolo ispettori, ad eccezione dei marescialli aiutanti di cui alla lettera a) del presente comma;
c) il concorso di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto per 4 posti.