Articolo 62 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 66Articolo 64
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20 febbraio 2020
Art. 62. (Norme applicabili) 1. Agli ufficiali dei ruoli normale e tecnico logistico amministrativo della Guardia di finanza per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
(( 1-bis. I riferimenti all'avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore. )) 2. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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