Articolo 18 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 19Articolo 19
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27 marzo 2001
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7 luglio 2017
Art. 18. (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla valutazione) 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non interiore e sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. ((La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.)) Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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