Articolo 36 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 33Articolo 35
Versione
27 marzo 2001
Art. 36. (Limiti di eta' per il collocamento in congedo) 1. Per il Corpo della Guardia di finanza, in luogo della tabella I, allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , come modificata dalla tabella D, allegata alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 , e indicata all'articolo 7, della stessa legge, si applica la tabella 5 allegata al presente decreto.
Nota all'art 36:
- Per l'argomento della legge 15 dicembre 1959, n. 1089 , v. nota alle premesse.
- Si riporta il testo della tabella D annessa alla legge 27 dicembre 1990, n. 404 (v. nota alle premesse):



"Tabella D

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI
UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

GRADO ETÀ ANNI
Generale di Divisione 64
Generale di Brigata 62
Colonnello 60
Tenente Colonnello, Maggiore, Capitano e Subalterni 60".
Entrata in vigore il 27 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente