Articolo 25 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
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20 febbraio 2020
Art. 25. (( (Perdita dei requisiti per la promozione) )) 1. L'autorita' che ritiene che un dipendente ufficiale ((, valutato per l'avanzamento al grado superiore,)) abbia perduto uno dei requisiti previsti dal presente ((decreto per la promozione)) deve inoltrare, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di ((annullamento della valutazione)) .
2. Sulla proposta, corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche, decide il ((Comandante generale)) , sentita la Commissione superiore di avanzamento, se si tratti di ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, ovvero la Commissione ordinaria di avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172)) .
4. L'ufficiale ((di cui al comma 1 nei cui confronti e' annullata la valutazione)) e' non idoneo all' avanzamento.
5. All'ufficiale e' data comunicazione dell' ((annullamento della valutazione)) e dei motivi che l'hanno ((determinato)) .
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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