Articolo 13 del Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Articolo 11 bisArticolo 14
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27 marzo 2001
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9 febbraio 2013
Art. 13. (Modalita' di avanzamento) 1. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo

a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali.

2 L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui parigrado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
((4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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