Articolo 1 del Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40
Articolo 2
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7 marzo 1993
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12 dicembre 1993
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18 maggio 1997
Art. 1. (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127 ))
Entrata in vigore il 18 maggio 1997
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