Articolo 22 - Statuto del Regio decreto 21 gennaio 1894, n. 14
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 febbraio 1894
>
Versione
10 febbraio 2011
Statuto-art. 22 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
Entrata in vigore il 10 febbraio 2011