Articolo 2 del Decreto 1 settembre 1998, n. 352
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 ottobre 1998
Art. 2. Criteri per la corresponsione degli interessi legali
e della rivalutazione monetaria 1. Dal 1 gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell' articolo 1284 del codice civile , sui crediti di cui all'articolo 1 e' portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell' articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda piu' periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformita' alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.
3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.
4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1 gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.
5. La rivalutazione monetaria e' calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.
7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1284 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1284 (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali e' determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, puo' modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
- Per il testo dell' art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 vedi nelle note alle premesse;
Entrata in vigore il 28 ottobre 1998
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