Art. 4. Imputazione della spesa 1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato e' imputata nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.
2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, e' a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa e' a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.
2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, e' a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa e' a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.