Articolo 8 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149
Articolo 7Articolo 9
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14 settembre 2012
Art. 8. Assistenza per il recupero dei crediti 1. L'autorita' richiedente puo' formulare una domanda di recupero soltanto:
a) se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l'esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l'espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:
1) non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorita' richiedente e' in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
2) il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.
2. Le domande di recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorita' richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme e' compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme puo' riguardare anche crediti diversi.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del Direttore generale delle finanze e dei Direttori delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi, si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all'agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento e' individuato il suddetto ufficio di collegamento.
5. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo indicato dall'ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.
6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l'agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, ad espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, puo' essere iscritta l'ipoteca di cui all' articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
7. Ai fini di cui al comma 6, l'esibizione dell'estratto del titolo uniforme, come trasmesso all'agente della riscossione, con le modalita' determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
8. All'agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall' articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .
9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 , e nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .
10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero e' affidato all'Agenzia delle entrate.
11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.
12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l'autorita' richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.
13. I crediti di cui all'articolo 1, comma 2, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.
14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all'autorita' richiedente.
Note all'art. 8:
Per i riferimenti al regolamento 1189/2011 si vedano le note alle premesse.
Il testo dell'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , cosi' recita:
"Articolo 77 (Iscrizione di ipoteca)
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."
Per il testo dell'articolo 17del decreto legislativo 13 agosto 1999, n. 112 , si vedano le note all'articolo 7.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 14 settembre 2012
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